Mentre a Cernobbio andava in scena lo “spettacolo” del sistema che si autoconsolida e fa quadrato attorno a se stesso (sintomo che è prossimo al collasso), a Roma tutti sembrano essersi dimenticati del FISCAL COMPACT, il quale – a partire dal 2016
– renderà di fatto il nostro Paese una “colonia europea”
priva di qualsivoglia potere sovrano di autodeterminazione.
Il Fiscal Compact è un Trattato intergovernativo denominato “Patto di bilancio europeo” o “Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria”, sottoscritto da venticinque Stati membri dell’Unione Europea il 2 marzo 2012 (ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca).
Il nostro Parlamento, con una rapidità che dimostra la non criticità del bicameralismo paritario, ne ha autorizzato la ratifica nel luglio del 2012 (appena quattro mesi dopo la sua sottoscrizione), arrivando addirittura ad inserire in Costituzione (art. 81) il vincolo del pareggio di bilancio (Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1).
Più nello specifico, il Fiscal Compact prevede principalmente queste tre misure che tutti gli Stati firmatari dovranno rispettare:
significativa riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL al ritmo di un ventesimo all’anno (5%), fino al raggiungimento del rapporto del 60% sul PIL nell’arco di vent’anni;
obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio;
obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL (e superiore all’1% per i Paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL).
Svolgendo in questa sede brevissime considerazioni di tipo giuridico-costituzionale, ritengo opportuno sottolineare che la costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio, oltre a rappresentare un attentato a quelle che sono le funzioni necessarie e indispensabili che uno Stato deve poter svolgere nell’interesse dei suoi cittadini, è del tutto contraria al dettato costituzionale, e, più nello specifico, al primo comma dell’art. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. E’ la norma più importante della Costituzione, il faro dell’intera legislazione, la rotta maestra che tutte le Istituzioni della Repubblica devono necessariamente percorrere! Se i Padri Costituenti decisero di fondare la Repubblica sul lavoro, vuol dire che ammettevano – sia implicitamente che esplicitamente – la possibilità di indebitamento al fine di creare piena occupazione. Se così non fosse, avrebbero potuto scrivere – ad esempio – che la Repubblica si fonda sulla democrazia rappresentativa, oppure sulla lotta ai totalitarismi, ovvero si sarebbero potuti spingere addirittura a fondarla (per assurdo) sul pareggio di bilancio o sulla stabilità monetaria, e non sul lavoro. Perché hanno scritto “sul lavoro”? E’ ovvio che l’intenzione della Costituente era quella di creare uno Stato democratico che garantisse a tutti la possibilità di vivere liberi dal bisogno, garantendo a chiunque un medio benessere non scaturente dalla rendita o dalla proprietà, bensì dal lavoro!
Ciò detto, l’Assemblea Costituente si spinse addirittura oltre scrivendo sia l’art. 4 co. I e II (“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”), sia gli artt. 35 e seguenti (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni). Di fronte a tali principi, scalfiti con il fuoco e con il sangue in una Carta fondamentale, ogni diversa interpretazione da quella predetta è del tutto contraria al dettato costituzionale e alle intenzioni della Costituente.
L’aver sottoscritto il Fiscal Compact, averne autorizzato la ratifica e aver inserito in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio rappresenta, senza ombra di dubbio, un vile attentato ai “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale, i quali, lo ricordo per chi tenta di fare il furbo, rappresentano un limite implicito al processo di revisione costituzionale, sia che esso avvenga attraverso lo strumento tipico previsto dall’art. 138 Cost., sia che avvenga – seppur solo nella sostanza – tramite la sottoscrizione e la ratifica di Trattati che sono in aperto contrasto con il dettato costituzionale.
Tutto ciò premesso, esistono due rimedi (alternativi) per superare lo scempio della costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio: A) che sia il Parlamento stesso – attraverso la procedura aggravata ai sensi dell’art. 138 Cost. – ad abrogare l’art. 81 Cost. introdotto con Legge costituzionale n. 1/2012; B) che sia la Corte Costituzionale a dichiarare l’incostituzionalità della nuova formulazione dell’art. 81 Cost. per palese violazione dei “principi inderogabili” della Costituzione primigeniti. [G. PALMA]
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